Approfondimento Tecnico-Normativo

Come accedere all’Ecobonus 110%

Per accedere al superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (sia trainanti che non) è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi.

Come detto, nel loro complesso gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata

Pertanto, prima di fare qualsiasi intervento bisogna fare asseverare la classe energetica da un progettista abilitato.

Aspetto importante da ricordare è che il professionista, architetto o ingegnere edile/civile, dovrà dotarsi di polizza professionale per il risarcimento di eventuali danni provocati, con massimale non inferiore a 500 mila euro per unità e di almeno tre milioni di euro per condominio.

È inoltre necessario il visto di conformità di un CAF o di un revisore contabile (nel vecchio ecobonus 2020 non era previsto) e occorre inviare tutta la documentazione tecnica all’ENEA.

I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta, possono alternativamente optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Nel caso di condomini una quota di credito, corrispondente ai millesimi di proprietà, appartiene al singolo condomino. Per non pagare nulla occorre quindi che tutti i proprietari cedano il loro credito. In alternativa, chi vorrà tenere per sé la detrazione dovrà pagare il 100% della sua spesa straordinaria, in millesimi, al fornitore.

La detrazione fiscale prevista dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi c.d. trainanti:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Fermo il requisito per i materiali isolanti che devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
    Tetti di spesa: cambiano anche i tetti di spesa che adesso sono calcolati su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 
    euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
    • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
      Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
      euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
      – euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
      • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
        Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
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      Criteri ambientali minimi CAM

      Descrizione e campi di applicazione

      Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha formulato requisiti ambientali ed ecologici, definiti Criteri Ambientali Minimi (CAM), per guidare le Pubbliche Amministrazioni alla ottimizzazione dei consumi e degli acquisti, indirizzando verso soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

      L’utilizzo di acquisti sostenibili consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili, tenendo conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.

      I CAM sono compresi nel Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono efficaci in base alla seguente normativa:

      Pertanto i Criteri Ambientali Minimi sono indirizzati ciascuno verso una specifica categoria merceologica di riferimento, ma presentano una struttura di base comune. Infatti per ogni categoria sono:

      • riportate le normative di riferimento ambientale
      • fornite tutte le indicazioni sulle procedure di esecuzione delle gare di appalto
      • descritto l’approccio da seguire per la definizione di ciascun criterio ambientale minimo.

      Per quanto riguarda l’edilizia, il dm 11 ottobre 2017  ha stabilito che i CAM devono essere adottati in fase di progettazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione degli edifici pubblici.

      L’allegato unico a tale decreto ha determinato questi criteri comuni validi per tutti i componenti edilizi:

      • disassemblabilità: almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escluso gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali
      • materia recuperata o riciclata: il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali
      • sostanze pericolose: nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente: – additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso
        – sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso
        – sostanze o miscele classificate o classificabili con le indicazioni di pericolo specificate dal decreto.

      Questi criteri generali sono ampliati in maniera specifica per i materiali utilizzati per gli interventi di isolamento termico degli edifici.

      CAM e Superbonus 110: i criteri che i materiali utilizzati devono rispettare negli interventi di isolamento termico

      Gli elementi isolanti utilizzati per gli interventi di miglioramento energetico degli edifici, oltre a quelli comuni descritti in precedenza, devono rispettare i seguenti criteri specifici:

      • non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili

      • non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero

      • non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica

      • se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito

      • se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

      • gli isolanti in polistirene espanso (EPS) devono essere costituiti dal 10% al 60% di materiale riciclato e/o recuperato in funzione della tecnologia adottata per la produzione, misurata sul peso del prodotto finito.

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